Le accise sono delle imposte indirette fisse applicate su ogni litro di carburante venduto, che nel 2023 pesano poco più della metà del prezzo finale della benzina (58,2%) e del diesel (51,1%)
lo stato prevede che chi fa uso di carburanti per specifici fini lavorativi, può ottenere un rimborso di queste imposte, così come stabilito dall’art. 24-Ter del Testo Unico delle Accise.
I rimborsi vengono erogati trimestralmente con la compensazione in F24 o in denaro, a seguito della presentazione di una regolare domanda.
• 0,000981€ per il finanziamento della guerra d’Etiopia del 1935-1936;
• 0,00723€ per il finanziamento della crisi di Suez del 1956;
• 0,00516€ per la ricostruzione dopo il disastro del Vajont del 1963;
• 0,00516€ per la ricostruzione dopo l’alluvione di Firenze del 1966;
• 0,00516€ per la ricostruzione dopo il terremoto del Belice del 1968;
• 0,0511€ per la ricostruzione dopo il terremoto del Friuli del 1976;
• 0,0387€ per la ricostruzione dopo il terremoto dell’Irpinia del 1980;
• 0,114€ per il finanziamento della missione in Bosnia del 1996;
• 0,02€ per il rinnovo del contratto degli autoferrotranvieri del 2004;
• 0,005€ per l’acquisto di autobus ecologici nel 2005;
• 0,0051€ per far fronte al terremoto dell’Aquila del 2009;
• da 0,0055 a 0,0071€ per il finanziamento alla cultura nel 2011;
• 0,04€ per far fronte all’arrivo di immigrati dopo la crisi libica del 2011;
• 0,0089€ per far fronte all’alluvione che ha colpito Liguria e Toscana nel 2011;
• 0,113€ per il decreto “Salva Italia” del 2011.
• 0,000981€ per il finanziamento della guerra d’Etiopia del 1935-1936;
• 0,00723€ per il finanziamento della crisi di Suez del 1956;
• 0,00516€ per la ricostruzione dopo il disastro del Vajont del 1963;
• 0,00516€ per la ricostruzione dopo l’alluvione di Firenze del 1966;
• 0,00516€ per la ricostruzione dopo il terremoto del Belice del 1968;
• 0,0511€ per la ricostruzione dopo il terremoto del Friuli del 1976;
• 0,0387€ per la ricostruzione dopo il terremoto dell’Irpinia del 1980;
• 0,114€ per il finanziamento della missione in Bosnia del 1996;
• 0,02€ per il rinnovo del contratto degli autoferrotranvieri del 2004;
• 0,005€ per l’acquisto di autobus ecologici nel 2005;
• 0,0051€ per far fronte al terremoto dell’Aquila del 2009;
• 0,0071€ per il finanziamento alla cultura nel 2011;
• 0,04€ per far fronte all’arrivo di immigrati dopo la crisi libica del 2011;
• 0,0089€ per far fronte all’alluvione che ha colpito Liguria e Toscana nel 2011;
• 0,082€ per il decreto “Salva Italia” del 2011;
• 0,02€ per la ricostruzione dopo il terremoto in Emilia del 2012.
Il recupero delle accise può essere anche retroattivo, infatti è possibile ottenere rimborsi sino a 24 mesi precedenti come stabilito dall’art 14 del Testo Unico delle Accise
Aziende ed imprese che per lo svolgimento del proprio lavoro, utilizzano mezzi autocarri superiori alle 7,5 tonnellate (art. 7 direttiva 2003/96/CE del 27/10/2003) come betoniere, camion, furgoni, sia di proprietà che in leasing o a noleggio e che siano dotate di regolare licenza per il trasporto merci in conto terzi o proprio. Inoltre anche le aziende che effettuano trasporto passeggeri e servizi scuolabus, minibus e autobus possono beneficiare di un recupero di 0,21€ per ogni singolo litro di gasolio acquistato.
Aziende ed imprese il cui proprio lavoro (estrattivo, manifutteriero, edile, di smaltimento e recupero) si svolge per il mezzo di macchine operatrici fisse o semoventi, come: • Autopompe • Gatti delle nevi • Escavatori • Pale gommate • Muletti • Carrelli elevatori • Mezzi cingolati. Queste aziende hanno diritto ad un rimborso di 0,432 €/lt ma per ottenerlo, oltre alla domanda occorrerà installare uno strumento di misura certificato (contaore) tramite il quale sarà possibile ricavare il numero delle ore a lavoro dei macchinari ed il corretto ammontare dei litri consumati.
Aziende ed imprese particolarmente energivore, come le cave minerarie, talvolta necessitano di una maggiore quantità di elettricità rispetto a quella disponibile sulla rete, e per accedervi sono costrette ad utilizzare fonti alternative come gruppi elettrogeni alimentati a gasolio. Il D. Lgs. 26/10/1995 n. 504 (artt. 52 – 60) stabilisce che per l’utilizzo di tali gruppi, superiori a 1 kW, è necessario il possesso della regolare licenza di esercizio ed il pagamento dei tributi sull’energia elettrica. Le aziende in possesso dei requisiti che usano il carburante per i fini appena descritti, possono beneficiare di un rimborso di 0,6135€ per ogni litro consumato, circa il 98% dell’accisa pagata. Anche in questo caso però, non basterà la presentazione della singola domanda ma sarà necessario installare un contatore elettrico dal quale potranno ricavarsi i kwh prodotti nel periodo di riferimento della richiesta.
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